Art. 2.

      1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni dagli stessi ottenuti in uso o in godimento. In caso di realizzazione nelle medesime aree di opere di urbanizzazione, il prezzo di cessione deve comprendere anche la spesa relativa a tali interventi.